Art. 322 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Nel caso preveduto nell’art. 319, alla provincia o all’ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere, in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi:
1° da parte del Ministero dell’interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;
2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell’art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358;
3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell’importo, che risulterà dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale;
4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell’importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;
5° da parte della provincia, a norma dell’art. 92;
6° da parte di altri enti e di privati.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.