Art. 326 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell’ufficiale sanitario, l’esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale.
L’applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell’ufficiale sanitario.
Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l’applicazione d’ufficio di detti interventi.