Art. 318 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell’articolo precedente. L’autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l’autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.