Art. 188 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l’ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda da lire duemila a seimila.
Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dall’esercizio della professione da tre mesi ad un anno.
Il prefetto, indipendentemente dall’azione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l’autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell’officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.