Art. 188-bis TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
Articolo abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538.(64)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (64)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le attività disciplinate dallo stesso in conformità di quanto previsto dal richiamato art. 188- bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attività purché presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la domanda di autorizzazione prevista dall’art. 2”.