Art. 188-bis TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Articolo abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538.(64)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 1° maggio 1993

Note di aggiornamento

Aggiornamento (64)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 ha disposto (con l’art. 16, comma 2) che “Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le attività disciplinate dallo stesso in conformità di quanto previsto dal richiamato art. 188- bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attività purché presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la domanda di autorizzazione prevista dall’art. 2”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.