Art. 186 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l’autorizzazione del Ministero dell’interno a seguito di domanda del dirigente l’istituto, l’ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell’interessato.