Art. 183 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Quando l’uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori, gli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l’impiego sotto la loro vigilanza.(62)

Testo in vigore dal 1° ottobre 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (62)

Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l’art. 26, comma 5, lettera a)) che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.