Art. 181 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Lo smercio nel Regno dei prodotti indicati nell’articolo precedente, preparati all’estero, può essere autorizzato dal Ministro per l’interno, su parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali.
È salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all’estero.(62)

Testo in vigore dal 1° ottobre 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (62)

Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l’art. 26, comma 5, lettera a)) che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.