Art. 185 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il prefetto, sentito il medico provinciale, può, in qualunque momento, vietare l’impiego dei prodotti indicati nell’articolo precedente.
Il prefetto dà comunicazione del divieto al Ministero dell’interno e, a mezzo del podestà, al capo dell’amministrazione interessata.(62)

Testo in vigore dal 1° ottobre 1991

Note di aggiornamento

Aggiornamento (62)

Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l’art. 26, comma 5, lettera a)) che “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.