Art. 187 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Ministero dell’Interno pubblica annualmente l’elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli articoli 180, 181 e 182.
Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del Regno.