Art. 138 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il Ministero dell’interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.