Art. 138 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.
Il Ministero dell’interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.