Art. 134 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Nelle scuole convitto professionali per infermiere l’insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere andata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del Regno.