Art. 134 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Nelle scuole convitto professionali per infermiere l’insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo sala.
La direzione delle scuole-convitto deve essere andata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del Regno.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.