Art. 139 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. La levatrice deve richiedere l’intervento del medico chirurgo non appena nell’andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale, presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.
A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.
In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l’ammenda fino a lire cinquecento e nei casi anche con l’arresto fino a tre mesi, salva l’applicazione delle disposizioni del Codice penale quando il fatto costituisca reato.
La levatrice ha inoltre l’obbligo di denunziare al podestà e all’ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d’ogni infante de forme.
La trasgressione a tale obbligo è punita con l’ammenda da lire cento a mille.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.