Art. 133 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell’ospedale.
Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell’interno, di concerto con quello dell’educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.