Art. 130 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Le Università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l’interno, di concerto col Ministro per l’educazione nazionale e sentito il Consiglio superiore di sanità, a istituire scuole convitto professionali per infermiere.
Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.
Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell’interno e dell’educazione nazionale.