Art. 136 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l’esercizio della professione di infermiera.
Esse compiono un corso annuale che comprende:
a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un’assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.
Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di stato per l’esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.