Art. 132 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l’educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l’impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.