Art. 9 T.U. Registro Ufficio competente
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell’articolo 10, comma 1, lettere b) o c).
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.