Art. 15 T.U. Registro Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 16, commi 10-bis e 10-ter, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell’imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell’articolo 58, commi 1 e 5.
In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 3, lettera c), della parte I della tariffa, di cui all’allegato 3, al presente testo unico.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 20 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.