Art. 22 T.U. Registro Effetti della registrazione
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell’articolo 20, attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell’articolo 2704 del codice civile.
2. L’Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell’articolo 20 e i modelli di cui all’articolo 21 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all’archivio notarile, a eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all’estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Nei casi previsti dall’articolo 21 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.