Art. 14 T.U. Registro Disposizioni di attuazione

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 3-sexies decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463; articolo 2, comma 3, decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139)

1. Con regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all’articolo 12, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta di bollo.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all’articolo 12.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalità semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalità nonché di versamento delle imposte.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.