Art. 19 T.U. Registro Registrazione d’ufficio

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), la registrazione è eseguita d’ufficio, previa riscossione dell’imposta dovuta:
a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;
b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l’amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base a una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
c) per i contratti verbali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e per le operazioni di cui all’articolo 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
d) per i contratti verbali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell’insegna o nella titolarità dell’esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all’articolo 303, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere c) e d) è ammessa la prova contraria, a esclusione di quella testimoniale.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.