Art. 10 T.U. Registro Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’articolo 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’articolo 19;
e) gli agenti di affari in mediazione immobiliare, iscritti nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all’articolo 73, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.