Art. 63 T.U. Registro Nullità dei patti contrari alla legge

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I patti contrari alle disposizioni della presente parte I, compresi quelli che pongono l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.