Art. 65 T.U. Registro Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.