Art. 69 T.U. Registro Controllo del repertorio

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 68 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell’Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.

2. L’ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all’articolo 20, e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l’esito del controllo ai pubblici ufficiali.

3. L’ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.