Art. 67 T.U. Registro Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
b) agli atti richiesti d’ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto dell’articolo 66, comma 7;
c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
d) alle copie degli atti occorrenti per l’approvazione od omologazione;
e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici;
f) al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata;
g) al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest’ultimo;
h) al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull’originale, sulla copia o sull’estratto rilasciati prima della registrazione l’indicazione dell’uso.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.