Art. 62 T.U. Registro Recupero delle imposte prenotate a debito
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
1. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nell’articolo 61 ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.