Art. 68 T.U. Registro Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche e ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero con l’indicazione della data e del luogo dell’atto o dell’autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell’atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell’annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.

3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3, devono essere numerati e vidimati dal tribunale competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi a essi relative.

5. Ai fini dell’annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l’acquisizione degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.