Art. 99 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92, e Legge 23 marzo 1956, 136, art. 45)

1. L’elettore che non riconsegna la scheda o la matita punito con l’ammenda da lire 1000 a lire 3000 Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l’appendice della scheda.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.