Art. 102 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l’applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.
Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell’art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.(12)

Testo in vigore dal 31 luglio 1980

Note di aggiornamento

Aggiornamento (11)

La Corte costituzionale con sentenza 17 - 23 luglio 1980, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1980, n. 208) ha dichiarato “ la illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 102 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali)”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.