Art. 100 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

1. Qualunque elettore può promuovere l’azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
L’azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l’effetto interruttivo dell’alto non può prolungare la durata dell’azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.