Art. 93 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

1. Chiunque, essendo privato o sospeso dall’esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale,... o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell’ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Testo in vigore dal 26 marzo 2004

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.