Art. 92 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85)
1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 2000.
Con la stessa pena è punite chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all’ordine dal presidente, non obbedisca.