Art. 98 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91)

1. Il presidente dell’Ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l’elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.