Art. 91 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84)
1. Chiunque s’introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell’Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L’arma è confiscata.
Si procede con giudizio direttissimo.