Art. 95 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I requisiti per l’attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli prescritti dall’articolo 31 sono:

a) l’appartenenza ad una delle categorie indicate nell’art. 91 e nel secondo comma dell’art. 90;

b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.

2. Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell’assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali è sufficiente che esista al momento dell’iscrizione alla cooperativa.

3. Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell’assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

4. Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2006

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.