Art. 96 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in più cooperative. In tal caso, però, il socio ha l’obbligo di dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative presso cui è prenotato, tutte le sue prenotazioni. La mancata dichiarazione importa di diritto la decadenza dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate.