Art. 98 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I consigli di amministrazione, non appena, gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all’assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all’uopo delegato, contenente, per ciascuno alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonché dei relativi accessori ed annessi. La consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge.

2. I consigli di amministrazione, redatto il verbale di consegna dell’alloggio, hanno l’obbligo di avvertire immediatamente, con lettera raccomandata, le altre cooperative presso cui il socio risulta essere prenotatosi per l’annullamento di tutte le relative prenotazioni.

3. È fatto obbligo al socio di occupare l’alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dall’assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza.

4. Ciascun socio non può comunque divenire assegnatario che di un solo alloggio, salvo il caso di successione di cui all’art. 116;

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.