Art. 94 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l’elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all’atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l’ammissione a socio.
2. L’elenco deve indicare per ciascuno iscritto;
a) la data della domanda;
b) la data del deliberato d’iscrizione da parte del Consiglio di amministrazione;
c) la data in cui avviene la pubblicazione nell’elenco.
3. Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talchè chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione.
4. Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), è ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data, di loro pubblicazione.