Art. 97 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il requisito della lettera b) dell’art. 95 non è richiesto:

a) per i membri delle due Camere del Parlamento;

b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d’appello...;

c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile;

d) per il personale indicato nell’art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell’Amministrazione centrale decentrati.

Testo in vigore dal 1° marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.