Art. 101 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I consigli di amministrazione hanno l’obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinchè chiunque v’abbia interesse possa prenderne cognizione, l’elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:

a) della rispettiva data d’iscrizione;

b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell’alloggio non appena la consegna sia avvenuta;

c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all’art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;

d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c).

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso è inammissibile.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.