Art. 99 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Conservano il diritto all’assegnazione dell’alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtù di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parasta-statali, amministrazioni comunali e provinciali e società concessionarie di pubblici servizi, purché all’atto dell’assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.