Art. 238 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Ove, per mancato pagamento delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute, o di somme occorrenti per riparazioni indispensabili alla conservazione di un alloggio cooperativo, la Cassa depositi e prestiti riconosca la necessità di provocare la vendita forzata del medesimo, il Ministero dei lavori pubblici può, su richiesta del condomino, autorizzare la vendita anche per trattativa privata, purché il prezzo relativo copra, oltre il credito della Cassa a valore di riscatto, le rate scadute di quote di manutenzione e di spese generali rimaste insolute e ogni altra partita liquidata.