Art. 236 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà promuovere l’intervento della Cassa depositi e prestiti perché, con le norme stabilite nell’art. 65, sia assicurata la riscossione di tutte le somme dovute dai condomini o dal singolo proprietario, in base alle disposizioni del presente titolo, nonché dei relativi interessi di mora.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.