Art. 236 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il consiglio di amministrazione della cooperativa potrà promuovere l’intervento della Cassa depositi e prestiti perché, con le norme stabilite nell’art. 65, sia assicurata la riscossione di tutte le somme dovute dai condomini o dal singolo proprietario, in base alle disposizioni del presente titolo, nonché dei relativi interessi di mora.