Art. 235 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei condomini anche in relazione alla disciplina per il miglior uso delle parti comuni del condominio in armonia con le esigenze del condominio stesso, provvederanno le cooperative con apposito regolamento, che dovrà essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici o dalla Cassa depositi e prestiti.

2. Nel regolamento saranno stabiliti fra l’altro i turni, gli oneri ed i divieti che fossero ritenuti necessari per evitare molestie fra condomini.

3. In esso potranno essere comminate per infrazione alle norme circa l’uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta a carico del condomino responsabile, salvo il ricorso di cui all’art. 239 e senza pregiudizio del danno e del rimborso delle spese cui la infrazione abbia dato luogo.

4. Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo per spese generali.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.