Art. 228 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Coloro che, non avendo, avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualità di socio a norma dell’art. 209, mantengono il diritto a concorrere, secondo l’originario ordine di iscrizione, all’assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosità.
2. All’assegnazione provvederà, su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull’edilizia popolare ed economica.