Art. 228 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Coloro che, non avendo, avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualità di socio a norma dell’art. 209, mantengono il diritto a concorrere, secondo l’originario ordine di iscrizione, all’assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosità.

2. All’assegnazione provvederà, su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull’edilizia popolare ed economica.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.