Art. 234 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le disposizioni di cui agli articoli 113, comma secondo, 232 e 233, si applicano anche alle permute di alloggi per i quali i condomini non siano addivenuti ancora al riscatto del rispettivo alloggio col pagamento totale o parziale del prezzo.

2. Sono estese alle permute stipulate dopo il riscatto le norme degli articoli 231, 232 e 233.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.