Art. 233 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’alienazione, l’ipoteca, il sequestro di un piano o frazione di piano si estendono di diritto alla quota delle parti comuni dell’edificio ad esso piano relative.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.