Art. 230 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il condomino, il quale non abbia riscattato l’alloggio a termini dell’art. 231 può, nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, farne alienazione a chi si trovi nella condizione ed abbia i requisiti prescritti per divenire assegnatario, sempre che sul contratto stipulato fra le parti siano intervenuti il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti.

2. L’esecuzione del contratto è subordinata all’approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi stipulati fra le parti.

3. Analogamente è consentita a favore di appartenenti alle categorie enumerate nell’art. 91, l’alienazione di alloggi cooperativi finanziati dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

4. I successori del condomino hanno pure facoltà di alienare l’alloggio subordinatamente alla osservanza delle formalità suddette.

5. Contro il diniego di nulla osta della cooperativa è ammesso ricorso al Ministro pei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.